Riconoscimento figli
Riconoscimenti anteriori o successivi alla nascita.
Riconoscimento del figlio prima della nascita.
Riconoscimento del figlio dopo la nascita.
La legge 219 del 2012 ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento dei figli naturali, eliminando le distinzioni tra figli nati in costanza di matrimonio o al di fuori del matrimonio.
Se nessuno dei genitori effettua il riconoscimento, il figlio viene indicato allo Stato Civile come figlio di genitori ignoti. L'Ufficiale di Stato Civile, formato l'atto di nascita e attribuito al bambino un cognome e un nome, provvederà ad informare immediatamente il Tribunale per i Minorenni, per i provvedimenti inerenti all'adozione, nonché il Giudice Tutelare.
Si ha filiazione naturale quando il figlio è concepito da genitori non uniti in matrimonio.
Il rapporto che intercorre fra i figli nati fuori dal matrimonio e i loro genitori non sorge automaticamente con la nascita, ma è l'effetto di un atto, compiuto da uno o da entrambi i genitori, purché abbiano compiuto il 16° anno di età, che si chiama '''riconoscimento''': il riconoscimento può essere effettuato prima, al momento o dopo la nascita.
Di norma il riconoscimento di un figlio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita; i genitori tuttavia possono effettuare il riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza ovvero posteriormente alla nascita. Il riconoscimento si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all'ufficiale di stato civile, in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento. Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Riconoscimento di nascituro.
Il riconoscimento di nascituro è il riconoscimento di un bambino che nascerà fuori dal vincolo matrimoniale, effettuato dalla coppia genitoriale, ovvero dalla sola madre, prima della nascita del bambino. I genitori possono effettuare il riconoscimento congiuntamente o separatamente. In quest'ultimo caso, il padre non può effettuare il riconoscimento prima che lo abbia effettuato la madre e senza il consenso di quest'ultima.
Riconoscimento dopo la nascita fuori del matrimonio.
Il figlio non riconosciuto al momento della nascita, può essere riconosciuto successivamente dal genitore o da entrambi i genitori.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 14 anni non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso può essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.
Se il figlio ha compiuto i 14 anni, il riconoscimento è ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso del figlio stesso e di ciò si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso è manifestato successivamente, di esso è fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto.
In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.
Nel caso sia un cittadino straniero ad effettuare il riconoscimento, dovrà presentare la documentazione rilasciata dalla autorità competente che attesti la sua capacità giuridica ad effettuare il riconoscimento.
EFFETTI SUL COGNOME:
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre. La competenza, prima del Tribunale dei Minori, è ora del Tribunale ordinario mediante ricorso al Tribunale presentato dai genitori.
Il Tribunale competente, valutato l’interesse del minore, deciderà circa l'assunzione del cognome del padre, previo ascolto dei genitori e del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, “ove capace di discernimento”.
Se, al contrario, è maggiorenne, il figlio effettua la propria scelta dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (art. 33 DPR 396/2000).
La stessa disciplina si applica anche se la filiazione nei confronti del genitore sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile
Come si svolge il procedimento
I genitori (o il genitore che vi abbia interesse) devono depositare apposita istanza (modulo allegato di seguito), unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione necessaria, nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale.
La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), può seguire l’iter del procedimento.
A seguito del deposito del ricorso in cancelleria, il Giudice fissa normalmente un’udienza per sentire i genitori del minore (e il minore stesso se sussistano i presupposti) e, qualora ritenga l’attribuzione del cognome rispondente all’interesse del minore, accoglie la domanda.
Emesso il provvedimento, i genitori dovranno poi richiedere una copia conforme dello stesso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione da consegnare all’Ufficiale di Stato Civile
MODULISTICA
Normativa
Art. 44 e 45 DPR 396/2000 (regolamento stato civile) - Artt. 250 e 262ss. cod. civ. - Legge 10.02.2012 n. 219 - legge 30,05,1995 n. 218