VERSAMENTO IMU PER L’ANNO 2021
A decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019.
L’IMU deve essere versata da chiunque possieda immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) o goda di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione), di enfiteusi o superficie sugli stessi, ovvero dal concessionario delle aree demaniali e dal locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria.
Sono escluse dal pagamento dell’IMU le abitazioni principali e le relative pertinenze e le unità immobiliari ad esse assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli ubicati in zone montane (foglio 8, 9, 11 e 12) ovvero se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato ai genitori o ai figli, purché siano utilizzate come abitazione di residenza e a condizione che il comodante risieda nello stesso comune e non possieda altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, il comodato sia registrato e venga presentata la dichiarazione IMU.
Il valore imponibile dei fabbricati per il calcolo dell’IMU è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2021 e rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
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160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
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140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
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80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
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65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
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55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Il versamento va eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni di seguito riportate approvate con delibera del consiglio comunale n. 23 del 19/05/2021:
Tipologie immobili |
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IMU |
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aliquota 2021 |
codice tributo F24 |
codice ente |
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Abitazioni principali ed assimilate ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
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ESENTE |
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Abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con detrazione pari ad €200,00 |
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5,00 ‰ |
3912 |
G568 |
Altri fabbricati |
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9,90 ‰ |
3918 |
G568 |
Fabbricati categorie D - quota Stato |
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7,60 ‰ |
3925 |
G568 |
Fabbricati categorie D - quota Comune |
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1,20 ‰ |
3930 |
G568 |
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
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2,50 ‰ |
3939 |
G568 |
Fabbricati rurali strumentali |
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1,00 ‰ |
3913 |
G568 |
Terreni agricoli |
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9,90 ‰ |
3914 |
G568 |
Terreni ubicati in zona montana (foglio 8, 9, 11 e 12) o posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP |
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ESENTE |
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Aree fabbricabili |
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9,90 ‰ |
3916 |
G568 |
Le imposte da versare devono essere calcolate in ragione dei mesi di possesso, in acconto (50% del totale) entro e non oltre il 16 giugno 2021 ed in saldo entro e non oltre il 16/12/2021.