Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale fino al 6 gennaio 2016
Pubblicata il 31 Dic 2015
- CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare il fine anno con l’accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito e che tale attività può determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze a carico di persone ed animali;
- CONSIDERATO che l’accensione di petardi e botti può provocare ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico e privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio;
- CONDIVISA l’esigenza, tutelata dalle norme vigenti, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;
- PRESO ATTO che nel territorio Comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;
- RITENUTO necessario limitare, il più possibile, l’uso incontrollato degli stessi;
VISTA la nota Prot. n. 167023/15/Area I Quater del 21.12.2015 della Prefettura di Napoli
avente per oggetto la vigilanza sulla prevenzione e detenzione di artifici pirotecnici;
- VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. N.267 del 18.08.2000;
- VISTA la Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione D.L. 23.05.2008 n. 92;
- VISTA la L: 689/81;
E’ vietato fare esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, all’interno di scuole, condomini, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitino o siano presenti persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando che i cosiddetti botti “declassificati” di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste riunioni o per altri motivi.
Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se di libera vendita, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di uso maldestro.
La violazione della presente Ordinanza comporta l’ applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra Euro 25,00 e Euro 500,00 fatte salve ogni altre eventuali sanzioni amministrative e penali previste da altre norme.
Il provvedimento ha effetto e validità dalla data di emissione
e fino a tutto il 6 gennaio 2016
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune e inviata al Sig. Prefetto di Napoli .
Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso:
- Ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli, entro 30 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per solo motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune.
La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.