Covid-19: Ordinanza n.19 del 20/03/2020
È disponibile in allegato l’ordinanza n.19 del 20/03/2020 con cui si richiamano le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società a controllare pubblico del territorio regionale, alla stretta osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del ministro per la Funzione pubblica n.2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell’art.87 decreto legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici, salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi pubblici essenziali, ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti.
Inoltre, su tutto il territorio regionale, fino al 3 aprile 2020 è sospesa l’attività dei cantieri edili su committente privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza; per il lavori a committente pubblica, fatti salvo l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano a differibili delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Pe rie lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza.