Concessione contributi per il trasporto scolastico
Pubblicata il 20 Giu 2014
I beneficiari degli interventi sono gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado della Campania, statali e paritarie, con esigenze di servizi di trasporto scolastico e/o assistenza specialistica che:
• appartengono a famiglie con reddito, riferito all’anno 2012, corrispondente ad un valore ISEE non superiore ad € 12.500,00;
• non ricevono o abbiano ricevuto, nell’anno scolastico 2013/2014, altri analoghi benefici erogati da Pubbliche Amministrazioni per le medesime finalità.
I benefici ed i contributi sono concessi per le seguenti tipologie di spese:
Spese per servizi di trasporto:
• spese di abbonamenti per trasporto scolastico;
• spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo;
• spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola;
• spese per servizi privati di trasporto, per peculiari esigenze dello studente disabile ovvero in mancanza del servizio pubblico di trasporto.
Spese per servizi di assistenza specialistica:
Spese di viaggio su mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/1992.
La spesa, ai fini del riconoscimento, deve essere:
• sostenuta nell’anno scolastico 2013/2014 per i servizi di trasporto scolastico e/o assistenza specialistica;
• completamente a carico delle famiglie e quindi non coperta, seppur parzialmente, da contributi erogati da altre Amministrazioni Pubbliche;
• giustificata da titoli di viaggio o da altra documentazione fiscalmente valida conservata dal richiedente anche in previsione di controlli ovvero, nei casi di trasporto privato, debitamente motivata (esigenze di disabilità o mancanza di servizio pubblico).
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 30.06.2014.
La domanda (Allegato 2) deve essere sottoscritta da uno dei genitori, da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente, qualora maggiorenne, e deve essere presentata esclusivamente, entro il termine suindicato, presso l’Istituto scolastico frequentato dallo studente. Nella domanda deve essere indicato anche l’Ambito Terrioriale in cui ha sede la scuola (Allegato 3).
La domanda è un’autocertificazione, a cui va allegata unicamente la copia di un documento di riconoscimento di chi fa la richiesta. Non bisogna produrre né Isee né documenti che attestino la spesa sostenuta per il trasporto.
Le Scuole istruiscono le domande, ne redicono l’elenco e provvedono a trasmettere entro il 10 luglio tutta la documentazione all’Ambito Territoriale N33, che procede alla formazione della graduatoria.
L’importo del singolo contributo è concesso in misura non superiore al 70% della spesa documentata e comunque non oltre la cifra massima di:
• € 150,00 per servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzati al raggiungimento della sede scolastica;
• € 500,00 per servizi di assistenza specialistica.
Ai sensi dell’art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 ciascun Ambito effettuerà i controlli su un campione di almeno il 5% delle domande ammesse al contributo, volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.
Il richiedente, a tal proposito, deve conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni a decorrere dalla data di riscossione del contributo. Se, entro tale termine, ne viene richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporta la restituzione del contributo.