Esercizi di vendita di prodotti alcolici: reintroduzione obbligo denuncia fiscale
La Legge 58/2019, con l'articolo 13 bis, ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati. Per tale effetto, quindi deve considerarsi ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si deve ritenere, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della direttiva prot. N. 113015/RU del 9/10/2017. I soggetti che hanno iniziato a operare dalla data della rimozione degli obblighi e quella della loro reintroduzione (ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), devono pertanto procedere a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa (scaricare il Modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie) pubblicato dall'Agenzia delle Dogane con Nota del 20 settembre 2019 n. 131411/RU, con la quale ha fornito altresì chiarimenti sugli indirizzi applicativi relativamente a situazioni soggettive già costituitesi.
Ciò in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.
Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto. Si evidenzia che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, rimangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
Si allega nota dell’ Agenzia delle Dogane n. 131411/RU del 20.09.2019